La fondamentale importanza della divulgazione del brand, strumento di marketing divenuto vitale nell’era digitale, gode di un terreno di coltura fertilissimo, costituito appunto dal web, per avere immediata visibilità da parte di un numero indeterminato di clienti, sempre più immersi nel mondo virtuale.

Per questo: web identity, web reputation, web marketing, hanno visto il moltiplicarsi in maniera esponenziale di fattispecie suscettibili di essere censurate sotto il profilo della usurpazione, imitazione e concorrenza sleale di segni distintivi di marchi registrati per è facilmente dimostrabile l’anteriorità.

Un’importante pronuncia della Corte di Cassazione, sez I Civile, Ordinanza 5844 del 9 marzo 2018, chiarisce i contenuti dell’art.233 del Codice della proprietà industriale, relativamente ai marchi d’impresa registrati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n.447/1999.

Questi marchi beneficiano della legittimazione attiva di chiunque vi abbia interesse e non dei soli titolari di diritti anteriori, come invece disposto dall’art. 233 cod. proprietà industriale.

In definitiva, questo articolo nel disporre che i «marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del d.lgs.n.480/1992, (attuazione della direttiva CEE n.89/104/CEE), sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori», è da intendersi che, per far valere la nullità di un marchio, registrato prima del 1992, occorre dedurre e provare la mancanza di uno dei requisiti o il mancato rispetto delle regole in vigore all’epoca della registrazione; avendo considerato come spartiacque proprio l’anno 1992, di emanazione del d.lgs.n.480/1992 di attuazione della direttiva n.89/104/CEE circa il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

Così è stato definito anche da una recente sentenza sul marchio “Buddha bar” (Cass. civile, Sez.I, 28 febbraio 2018 n.4771 – vedi link in calce) la sentenza ricorda come la registrazione di un marchio sia assistita da presunzione di legittimità producendo «un effetto sostanziale, corrispondente all’acquisto del diritto di esclusiva utilizzazione con una protezione ampia ed intensa del marchio registrato, ed un effetto processuale connesso con la presunzione (semplice) di validità e di esistenza dei presupposti e requisiti di valida registrazione».

Pertanto «la presunzione sopra menzionata opera a favore del titolare della fattispecie, mentre i terzi interessati a dedurre l’invalidità della fattispecie stessa sono tenuti alla prova contraria, contestando l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di una valida registrazione».

A cura dell. avv. Veronica Fernandes – Senior Executive Intellectual Property