Con la Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, serie generale, è stato pubblicato il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 intitolato “Attuazione della decisione quadro 2003/568/Gai del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”.
Il provvedimento ha apportato alcune modifiche al Capo IV, Titolo XI del Libro V del codice civile, tra cui l’introduzione del reato di Istigazione alla corruzione tra privati, il quale è altresì inserito tra i reati presupposto di cui all’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001.
Le novità salienti riguardano in particolare la estensione, in maniera chiara ed esplicita, delle sanzioni derivanti da tali condotte alla platea di apicali riconducibili a società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Quanto poi alle utilità viene estesa anche l’ipotesi di utilità che consiste nella mera offerta, accentuando anche questa ipotesi marginale ed alquanto ricorrente.
Le pene applicabili vengono inoltre incrementate e possono andare, a seconda delle ipotesi, da un minimo di duecento ad un massimo seicento quote, contro il limite massimo di quattrocento quote, previsto dalla previgente disciplina.

Per approfondire:
D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38
Decisione Quadro 2003/568